Sei qui
Home > documenti > Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, il testo multilingue

Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, il testo multilingue

firma del Trattato di Pace di Parigi

firma del Trattato di Pace di Parigi

In QUESTO allegato il testo integrale, multilingue, del Trattato di Pace di Parigi siglato il 10 febbraio 1947, e di seguito un estratto testuale:



No 747. TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA
L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, ‘Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socia- lista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una parte e l’Italia dall’altra parte
Premesso che l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmb i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, ‘Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e cosi divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo cos! alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:
PARTE I CLAUSOLE TERRITORIALI
SEZIONE I- FRONTIERE Articolo 1
I confini dell’Italia, salvo le modifiche indicate agli Articoli 2, 3, 4, 11 e 22, rimarranno quelli in esistenza i 10 gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il
testo che farà fede.

Articolo 3
Le frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:
(i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell’Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 10 gennaio 1938 e procederA verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l’Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;
(ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Mernico nella Valle dell’Iudrio;
(iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio di Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;
(iv) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipul- zano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest’ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in direzione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;
(v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;
(vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all’altezza della cittA di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d’Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia- Aisovizza;
(vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la città di San Pietro ed all’Italia ‘Ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all’Italia, passa fra la Strada Nazionale N.0 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;
(viii) di IA, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l’altipiano del Carso, a circa 1 chilometro ad est della Strada Nazionale N.0 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di lamiano;
(ix) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di lamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste.
La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell’Allegato I.

Articolo 4
I confini fra l’Italia ed il Territorio Libero di Trieste saramno fissati come segue:

(i) La linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le provincie di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilo- metro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d’incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale N.0 14 ed a circa 1 chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali N.0 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
(ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che 6 equidistante dalla Punta Sdobba, alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri
3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che ad approssi- mativamente 2 chilometri a nord-ovest dalla cittA di Duino;
(iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d’Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.
La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell’Allegato I.
Articolo 5
1. I1 preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli
Articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarA stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.

SEZIONE IV – REPUBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA (Clausole Speciali)
Articolo 11
1. L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli Articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 10 gennaio 1938, come pure il commune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
(a) La zona delimitata:
-al nord dal parallelo 420 50′ N; -al sud dal parallelo 420 42′ N; -al’est dal meridiano 170 10′ E; -all’ovest dal meridiano 160 25′ E;
(b)
La zona delimitata:
-al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto,
equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di IA raggiunge il punto 450
15’N-130 24′ E.
-al sud dal parallelo 440 23′ N;
-all’ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
1) 450 15’N-130 24’E
2) 44051’N-13°37’E
3) 44023’N-140 18’30″E
-ad oriente dalla costa occidentale dell’Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura nell’Allegato I.

2. L’Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l’Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.
L’Isola di Pelagosa rimarrh smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.
Articolo 12
1. L’Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell’occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 Novembre 1920 ed a Roma il 27 Gennaio 1924. L’Italia restituirA pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte dalle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.
2. L’Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell’articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l’Italia ricevette dall’Austria e dall’Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l’Austria e l’Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
3. Se, in determinati casi, l’Italia si trovasse nell’impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, l’Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

SEZIONE IV- RESTRIZIONI IMPOSTE ALL’ESERCITO ITALIANO
Articolo 61
Gli effettivi dell’Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due
elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purchè gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L’organizzazione e l’armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.
Articolo 62
Ii personale dell’Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’Articolo 61 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dal- l’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 63
Nessun personale che non sia quello incorporato nell’Esercito italiano o nell’Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.

(g) fatta eccezione per i beni indicati all’Articolo 74, capo A, paragrafo 2 (b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d’opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall’Articolo 74, capo A, paragrafo 2 (b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell’indennità sarA regolata in conformità delle disposizioni di cui all’Articolo 74, capo E.

ALLEGATO VI
Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste (vedi Articolo 21)
Articolo 1. Estensione del Territorio Libero
II Territorio Libero di Trieste sarà delimitato dai confini descritti agli Articoli 4 e 22 del presente Trattato, il cui tracciato sari stabilito in conformità dell’Articolo 5 del Trattato stesso.
Articolo 2. Integrità e indipendenza
L’integrità e indipendenza del Territorio Libero di Trieste sari garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale responsabilità comporta l’obbligo da parte del Consiglio:
(a) di assicurare l’osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione.
(b) di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza nel Territorio Libero.
Articolo 3. Smilitarizzazione e neutralità
1. 11 Territorio Libero sarà smilitarizzato e dichiarato neutro.
2. Nessuna forza armata sarà permessa nel Territorio Libero, salvo che per ordine del Consiglio di Sicurezza.
3. Non saranno permesse, entro i confini del Territorio Libero, formazioni, esercitazioni e attività paramilitari.
4. Il Governo del Territorio Libero non concluderà, né tratterà accordi o convenzioni militari con alcuno Stato.
Articolo 4. Diritti dell’uomo e libertà fondamentali
La Costituzione del Territorio Libero assicurerà a ogni persona sottoposta alla giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione di origine etnica, di sesso, di lingua o di religione, il godimento dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di culto, di lingua, di espressione e di stampa, di insegnamento, di riunione e di associazione. Ai cittadini del Territorio Libero sarà assicurata l’eguaglianza rispetto alle
condizioni di ammissione ai pubblici uffici.
Articolo 5. Diritti civili e politici
Nessuna persona che abbia acquistato la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste potrA essere privata dei suoi diritti civili o politici, se non come condanna penale inflitta dalla autorita giudiziaria, per infrazione
delle leggi penali del Territorio Libero.
Articolo 6. Cittadinanza
1. I cittadini italiani che, alla data del 10 giugno 1940, erano domiciliati entro i confini del Territorio Libero ed i loro figli nati dopo detta data, diverranno cittadini originari del Territorio ed avranno pieno godimento dei diritti civili e politici. Diventando cittadini del Territorio Libero, essi perderanno la cittadinanza italiana.
2. Tuttavia il Governo del Territorio Libero disporrà che le persone di cui al paragrafo 1, che abbiano superato i 18 anni (e le persone coniugate, abbiano o non abbiano superato detta eta), la cui lingua abituale sia quella italiana, abbiano il diritto di. optare per la cittadinanza italiana, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, sotto determinate condizioni che la Costituzione stessa fisserà. L’esercizio del diritto di opzione sarà considerato come un riacquisto della cittadinanza italiana. L’opzione del marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L’opzione del padre, o, se il padre è deceduto, quella della madre, importerà peraltro automaticamente l’opzione di tutti i figli minori di 18 anni e non sposati.
3. Il Territorio Libero potrà esigere che le persone che abbiano esercitato il loro diritto di opzione si trasferiscano in Italia, entro un anno dalla data in cui tale diritto d’opzione sarà stato esercitato.
4. Le condizioni per l’acquisto della cittadinanza da parte di persone non aventi i requisiti per ottenere la cittadinanza originaria, saranno stabilite dall’Assemblea Costituente del Territorio Libero e inserite nella Costituzione. Tuttavia tali condizioni vieteranno l’acquisto della cittadinanza da parte di coloro che abbiano appartenuto alla disciolta polizia fascista (O.V.R.A.) e che non siano stati prosciolti da parte delle Autorità competenti, comprese le Autorità militari alleate, cui era affidata l’amministrazione della zona in questione.
Articolo 7. Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali del Territorio Libero saranno l’italiano e lo sloveno. La Costituzione determinerà le circostanze nelle quali il croato potrà essere usato come terza lingua ufficiale.
Articolo 8. Bandiera e stemma
Il Territorio Libero avrà la sua bandiera ed il suo stemma. La bandiera sarà quella tradizionale della città di Trieste; stemma sarà lo storico stemma della città stessa.

Articolo 9. Organi di Governo
Il governo del Territorio Libero sarà affidato ad un Governatore, un Consiglio di Governo, un’Assemblea popolare eletta dai cittadini del Territorio Libero ed agli organi giudiziari. I rispettivi poteri saranno esercitati, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e della Costituzione del Territorio Libero.
Articolo 10. Costituzione
1. La Costituzione del Territorio Libero sarA stabilita in conformità, dei principi democratici e adottata da una Assemblea Costituente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi. La Costituzione dovrà conformarsi alle disposizioni del presente Statuto e non entrerA in vigore prima dell’entrata in vigore dello Statuto stesso.
2. Qualora il Governatore ritenesse che una qualunque clausola della Costituzione proposta dall’Assemblea Costituente o qualsiasi successivo emendamento fosse in contraddizione con lo Statuto, egli avrA facoltA di impedirne l’entrata in vigore, salvo riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, se l’Assemblea non accettasse le sue vedute e le sue raccomandazioni.
Articolo 11. Nomina del Governatore
1. II Governatore sarA nominato dal Consiglio di Sicurezza, dopo che siano stati consultati i Governi della Jugoslavia e dell’Italia. Egli non dovrà essere nè cittadino italiano, nè cittadino jugoslavo, nè cittadino del Territorio Libero. Egli sarà nominato per un periodo di cinque anni e potrà essere riconfermato in carica. I1 suo stipendio e le sue indennità saranno a carico delle Nazioni Unite.
2. Il Governatore potrà delegare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni, in caso di sua assenza temporanea o di temporaneo impedimento.
3. I1 Consiglio di Sicurezza, se riterrà ehe il Governatore sia venuto meno ai doveri della sua carica, potrà disporne la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Governatore stesso, revocarlo dalla carica. In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacith, il Consiglio di Sicurezza potrA designare o nominare altra persona, con l’incarico di agire come Governatore provvisorio, fino a che il Governatore sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, ovvero un nuovo Governatore sia stato nominato.
Articolo 12. Potere legislativo
Il potere legislativo sarà esercitato da un’Assemblea popolare composta di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale, dai cittadini del Territorio Libero di entrambi i sessi. Le elezioni per l’Assemblea saranno effettuate con il sistema del suffragio universale, eguale, diretto e segreto.
Articolo 13. Consiglio di Governo
1. Subordinatamente alle responsabilith assegnate al Governatore dal presente Statuto, il potere esecutivo nel Territorio Libero sari esercitato da un Consiglio di Governo, che sari designato dall’Assemblea popolare e sari
di fronte ad essa responsabile.
2. I1Governatore avri il diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Governo e potrA esprimere il suo parere su tutte le questioni di sua competenza.
3. I1 Direttore della Pubblica Sicurezza e il Direttore del Porto Franco saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Governo e ad esporre il loro parere nei casi in cui siano in discussione questioni di loro com-
petenza.
Articolo 14. Esercizio del potere giudiziario
II potere giudiziario nel Territorio Libero sari esercitato da tribunali istituiti in conformitA della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.
Articolo 15. Liberts e indipendenza del potere giudiziario
La Costituzione del Territorio Libero dovrA garantire al potere giudi- ziario libertA ed indipendenza e disporre la creazione di una giurisdizione d’appello.
Articolo 16. Nomina dei magistrati
1. I1 Governatore nominerA i magistrati, scegliendoli tra i candidati proposti dal Consiglio di Governo o tra altre persone, dopo essersi consul- tato con il Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema per la nomina dei magistrati. I1 Governatore potrA, sotto determinate garanzie fissate dalla Costituzione, rimuoverli dalla carica, nei casi in cui la loro condotta sia incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
2. L’Assemblea popolare potri, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, invitare il Governatore a promuovere inchiesta su ogni accusa avanzata contro un funzionario dell’ordine giudiziario, che possa impor- tare, se provata, la sospensione o la rimozione dalla carica del funzionario medesimo.
Articolo 17. Responsabilitadel Governatore verso il Consiglio di Sicurezza
1. I1 Governatore, nella sua qualith di rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrA il compito di controllare l’applicazione del presente Statuto, compresa la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo spettanti alla popolazione e di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, in conformith del
presente Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.
2. Ii Governatore presenterh al Consiglio di Sicurezza rapporti annuali sull’applicazione dello Statuto e sull’adempimento dei doveri della sua
carica.
Articolo 18. Diritti dell’Assemblea
L’Assemblea popolare avrA il diritto di procedere all’esame ed alla discussione di qualsiasi questione, che concerna gli interessi del Territorio Libero.
Articolo 19. Legislazione
1. L’iniziativa in materia legislativa spetta ai membri dell’Assemblea popolare ed al Consiglio di Governo, come pure al Governatore, qualora si tratti di questioni che, a suo parere, ricadano nella competenza del Consiglio di Sicurezza, quale 6 determinata dall’Articolo 2 del presente Statuto.
2. Nessuna legge potri entrare in vigore fino a che non sia stata promulgata. La promulgazione delle leggi avra luogo in conformitA delle
disposizioni della Costituzione del Territorio Libero.
3. Ogni legge proposta dall’Assemblea deve essere sottoposta al Governatore, prima di essere promulgata.
4. Se il Governatore ritiene che detta legge sia contraria al presente Statuto, egli pu6, entro dieci giorni dalla data in cui la legge stessa 6 stata a lui sottoposta, rinviarla all’Assemblea con le sue osservazioni e racco- mandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni previsti od informa l’Assemblea entro lo stesso periodo di tempo, che la legge non dA luogo da parte sua ad alcuna osservazione o raccomanda-
zione, si procedera immediatamente alla promulgazione.
5. Se l’Assemblea manifesta il suo rifiuto di ritirare la legge che ad essa 6 stata rinviata dal Governatore, o di emendarla in conformith delle osservazioni o raccomandazioni del Govematore medesimo, questi, a meno che non sia disposto a ritirare le sue osservazioni o raccomandazioni – nel qual caso la legge sarA immediatamente promulgata – dovrb, subito sotto- porre la questione al Consiglio di Sicurezza. I1 Governatore trasmetter, ugualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza, ogni comunicazione
che l’Assemblea ritenesse di far pervenire al Consiglio sulla questione.
6. Le leggi che formeranno oggetto di una relazione al Consiglio di Sicurezza in virtit delle disposizioni del paragrafo precedente, non saranno
promulgate che per ordine del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 20. Dirittidel Governatorein materiadi provvedimenti amministrativi
1. I1 Governatore pub richiedere al Consiglio di Governo di sospen- dere l’applicazione di prowedimenti amministrativi, che, a suo parere, siano incompatibili con i principi della cui tutela egli b responsabile ai
sensi del presente Statuto (osservanza dello Statuto; mantenimento dell’ordi- ne pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti dell’uomo). Nel caso in cui il Consiglio di Governo non sia d’accordo, il “Governatore pub sospen- dere l’applicazione di detti provvedimenti amministrativi e il Governatore o il Consiglio di Governo possono rinviare l’intera questione al Consiglio di Sicurezza perch6 questo prenda una decisione al riguardo.
2. In materia di competenza del Governatore, secondo la definizione datane dallo Statuto, egli pub proporre al Consiglio di Governo l’adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo. Qualora il Consiglio di Governo non accolga le proposte, il Governatore pub, senza pregiudizio delle dispo- sizioni dell’Articolo 22 del presente Statuto, riferire la questione al Consi-
glio di Sicurezza, perch6 sia adottata una decisione al riguardo.
Articolo 21. Bilancio preventivo
1. Al Consiglio di Governo spetterh la formulazione del bilancio pre- ventivo del Territorio Libero, comprendente sia le entrate che le spese e la sua presentazione all’Assemblea popolare.
2. Nel caso in cui ‘Assemblea non dia il suo voto sul bilancio preven- tivo entro il termine previsto, le disposizioni di bilancio dell’esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio, finch non sia stato votato
il nuovo bilancio.
Articolo22.Poterispecialidel Governatore
1. Per non venir meno alle responsabilith assunte verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi del presente Statuto, il Governatore pub, in casi che, a suo parere, non ammettano ritardo e che costituiscano una minaccia all’indipendenza o all’integritA del Territorio Libero, all’ordine pubblico o al rispetto dei diritti dell’uomo, direttamente disporre od esigere l’appli- cazione di opportune misure, riferendone immediatamente al Consiglio di Sicurezza. In dette circostanze, il Governatore pub, se lo ritiene necessario, assumere personalmente il controllo dei servizi di pubblica sicurezza.
2. L’Assemblea popolare pub presentare al Consiglio di Sicurezza le proprie doglianze in ordine all’esercizio da parte del Governatore dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
Articolo23. Dirittodi graziae di indulto
II diritto di grazia e di indulto apparterrh al Governatore e sarA da lui esercitato, in conformitA delle disposizioni che al riguardo saranno
inserite nella Costituzione.
Articolo 24. Relazioni con l’estero
1. I1Governatore dovrA assicurare che la condotta delle relazioni con ‘estero del Territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Gover-
natore avra il potere di impedire l’entrata in vigore di trattati od accordi concernenti le relazioni con l’estero, che, a suo parere, si trovino in con-
trasto con lo Statuto, la Costituzione o le leggi del Territorio Libero.
2. I trattati ed accordi, cosi come le concessioni di exequature le patenti consolari, dovranno essere firmati sia dal Governatore, che da un rappre- sentante del Consiglio di Governo.
3. II Territorio Libero pub essere o divenire firmatario di conven- zioni internazionali, o far parte di organizzazioni internazionali, a condi- zione che lo scopo di dette convenzioni od organizzazioni sia quello di regolare questioni di carattere economico, tecnico, culturale o sociale, o ques-
tioni d’igiene.
4. L’unione economica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo Statuto del Territorio Libero.
5. I1Territorio Libero di Trieste riconoscerA pieno vigore al Trattato di Pace con l’Italia e darh esecuzione a quelle disposizioni del Trattato stesso, che si applicano al Territorio Libero. I1Territorio Libero riconoscerA ugual- mente il pieno vigore degli altri accordi ed intese che siano state o saranno concluse dalle Potenze Alleate e Associate per il ristabilimento della Pace.
Articolo 25. Indipendenza del Governatore e del personale dipendente
Nel compimento dei suoi doveri, il Governatore ed il personale alle sue dipendenze non dovranno sollecitare, n6 ricevere istruzioni da alcun Governo o da alcuna autorith che non sia il Consiglio di sicurezza. Essi si asterranno dal compiere qualsiasi atto che sia incompatibile con la loro veste di funzionari intremazionali, responsabili soltanto verso il Consiglio di Sicurezza.
Articolo 26. Nomina e revocadei funzionari amministrativi
1. Le norine ai pubblici uffici nel Territorio Libero saranno effettuate, tenendo conto esclusivamente della capacitA, della competenza e dell’inte. grita dei candidati.
2. I funzionari amministrativi non potranno essere rimossi dal loro ufficio, se non per incompetenza o cattiva condotta e la revoca sarh sotto- posta ad opportune garanzie in materia d’inchiesta e di diritto de difesa,
che saranno stabilite per legge.
Articolo 27. Direttore della Pubblica Sicurezza
1. I1 Consiglio di Governo sottoporrh al Governatore un elenco di candidati al posto di Direttore della Pubblica Sicurezza. I1 Governatore sceglierh il Direttore tra i candidati a lui segnalati o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. Egli pu6 anche revo- care dalle sue funzioni il Direttore della Pubblica Sicurezza, dopo essersi
consultato con il Consiglio di Governo.
2. I1 Direttore della Pubblica Sicurezza non potrA essere nr un citta- dino jugoslavo, n6 un cittadino italiano.
3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza sarA normalmente sotto l’im- mediata autoritA del Consiglio di Governo, da cui riceverA istruzioni nelle
materie di sua competenza. 4. I1 Governatore dovrh
(a) ricevere regolari rapporti dal Direttore della Publica Sicurezza e consultarsi con lui su ogni questione che rientri nella compe-
tenza del Direttore predetto.
(b) essere informato dal Consiglio di Governo circa le istruzioni da
questo impartite al Direttore della Pubblica Sicurezza e potrA esprimere il suo parere al riguardo.
Articolo 28. Forze di polizia
1. Per assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza publica, in confor- mitA dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avra diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza.
2. I membri delle forze di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza dovranno essere reclutati dal Direttore della Pubblica Sicurezza e potranno essere da lui licenziati.
Articolo 29. Governo locale
La Costituzione del Territorio Libero dovra prevedere la istituzione, sulla base della rappresentanza proporzionale, di organi di govemo locale, secondo i principi democratici, compreso il suffragio universale, eguale, diretto e segreto.
Articolo 30. Sistema monetario
I1 Territorio Libero avra un proprio sistema monetario.
Articolo 31. Ferrovie
Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprietA sulle ferrovie correnti entro i suoi confini e del suo controllo sulla amministrazione delle ferrovie

Articolo 34. Porto franco
Verrà creato, nel Territorio Libero, un Porto franco, che sarà amministrato, in conformità delle disposizioni contenute nello Strumento internazionale redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza ed allegato al presente Trattato (Allegato VIII). II Governo del Territorio Libero dovrà adottare i provvedimenti legislativi necessari e prendere tutte le necessarie misure per dare esecuzione alle disposizioni di detto Strumento.


ALLEGATO VIII
Strumento relativo al Porto Franco di Trieste

Articolo 1
1. Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio interna- zionale e dalla Jugoslavia, l’Italia e gli Stati dell’Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo:
(a) sarà creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti fissati o previsti dall’Articolo 3 del presente Strumento; (b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno libertà di transito, ai sensi dell’Articolo 16 del presente Strumento.
2. I1 regime internazionale del Porto Franco sari regolato dalle disposizioni del presente Strumento.
Articolo 2
1. I1Porto Franco sara costituito e amministrato come un Ente pub- blico del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di una persona giuidica ed operante in conformita delle disposizioni del presente Strumento.
2. Tutti i beni italiani statali e parastatali entro i limiti del Porto Franco, che, ai sensi delle disposizioni del presente Trattato, passeranno in proprieth al Territorio Libero, saranno trasferiti senza pagamento, al Porto Franco.
Articolo 3
1. La zona del Porto Franco comprenderA i territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste, entro i loro confini del 1939.
2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con la figura del Territorio Libero e del Porto Franco.
3. Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navigazione jugoslava e italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale prevista al successivo Articolo 21, potrA riservare a favore delle navi mercantili battenti bandiera di uno o dell’altro dei due Stati, l’uso esclusivo di punti d’ormeggio in determinate parti della zona del Porto Franco.
4. Nel caso in cui sia necessario di allargare l’area del Porto Franco, ci6 potrA farsi su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del
Consiglio di Governo e con l’approvazione dell’Assemblea popolare.
Articolo 4
Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del Porto Franco e le autorith incaricate di assicurare la loro osservanza nel Territorio Libero, eserciteranno le
proprie funzioni entro i confini del Porto Franco.
Articolo 5
1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la discarica sia di merci in transito, cbe di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti.
2. Le autorita del Territorio Libero non percepiranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco n6 dazi doganali, n. altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati.
3. Per quanto si riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco, per essere consumate entro il Territorio Libero od alle merci esportate dal Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate
le relative leggi e regolamenti in vigore nel Territorio Libero.
Articolo 6
I1 deposito, il magazzinaggio, la verifica, la cernita delle merci, l’imballaggio ed il riimballaggio e le operazioni consimili, che era costume per il passato di svolgere nelle zone franche del Porto di Trieste, saranno autorizzate nel Porto Franco, in conformitZ dei regolamenti generali ema- nati dal Direttore del Porto Franco.
Articolo 7
1. I1 Direttore del Porto Franco potrh anche autorizzare in Porto Franco la lavorazione delle merci.
2. L’esercizio di attivith industriali sara consentito in Porto Franco soltanto a quelle imprese che esistevano nelle zone franche del porto di Trieste prima dell’entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto Franco, il Consiglio di Governo pu6 consentire che vengano stabilite nuove imprese industriali entro i confini del Porto Franco.
Articolo 8
Le autorith del Territorio Libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in Porto Franco nella misura che sarA necessaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolameriti del Territorio Libero, per la
prevenzione del contrabbando.
Articolo 9
1. Le autoritA del Territorio Libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali nel Porto Franco.
2. I1 Direttore del Porto Franco determinerA la tariffa per l’uso delle installazioni e dei servizi del Porto Franco. Tale tariffa dovri essere mante. nuta ad un livello ragionevole ed essere in funzione del costo di funziona- mento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco.
Articolo 10
Nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse di cui al precedente Articolo 9, come nel disporre dei mezzi e dei servizi del Porto Franco, non sar. ammessa alcuna discriminazione, basata sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprieta delle merci o su qualsiasi altro motivo.
Articolo 11
L’entrata e l’uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco sarh sottoposta a queUe norme che verranno stabilite dalle autorith del Terri- torio Libero. Tali norme tuttavia saranno formulate in modo da non
intralciare eccessivamente l’entrata e l’uscita dal Porto Franco dei cittadini di qualunque Stato, i quali esercitino un’attivitA legittima nella zona del Porto Franco.
Articolo 12
Le norme e regolamenti in vigore nel Porto Franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite nel Porto Franco devono essere rese pubbliche,
Articolo 13
I1cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno esercitati in conformitA delle norme emanate dalle autorita del Territorio Libero, le disposizioni del presente Strumento non dovendo considerarsi
come implicanti alcuna restrizione al riguardo per le predette autoritA.
Articolo 14
Nell’ambito del Porto Franco i provvedimenti sanitari e le disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante, per quanto
concerne le navi da passeggieri e da carico, saranno applicate dalle autoritA del Territorio Libero.
Articolo 15
Le autorith del Territorio Libero saranno tenute a fornire al Porto Franco l’acqua, il gas, la luce e l’energia elettrica, i mezzi di comunica- zione, i mezzi per il drenaggio ed altri servizi pubblici ed a assicurare i
servizi di polizia e la protezione contro gli incendi.
Articolo 16
1. I1 Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertA di transito, in conformitA delle con- suete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in corrispettivo
di servizi prestati.
2. I1Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, sul territorio dei quali detto traffico transiterh in una direzione o nell’altra, faranno tutto quanto sarA in loro potere per provvedere i mezzi pifi adeguati che sia possibile, sotto ogni rispetto, per assicurare la rapiditA ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole. Essi inoltre non applicheranno, per quanto concerne il movi- mento delle merci a destinazione od in provenienza dal Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.
3. Gli Stati che si assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, non adotteranno alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco a favore di altri porti marittimi. I provvedimenti adottati dal Governo jugo- slavo per provvedere al traffico diretto ai porti della Jugoslavia meridio- nale, non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente il traffico.
Articolo 17
I1 Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, concederanno, nei loro rispettivi territori ed in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione, libertA di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, in conformitA delle consuete conven- zioni internazionali, tra la zona del Porto Franco e qualsiasi altro paese, e ci per ogni comunicazione che provenga dalla zona del Porto Franco o sia
ad essa destinata.
Articolo 18
1. Ii Porto Franco sara amministrato da un Direttore del Porto Franco, che ne avrA la legale rappresentanza, in quanto persona giuridica. I1 Consiglio di Governo sottoporrh al Governatore un elenco di candidati idonei per il posto di Direttore del Porto Franco. Il Governatore nominera il Direttore, scegliendolo tra i candidati a lui segnalati, dopo essersi con- sultato con il Consiglio di Governo. In caso di disaccordo, la questione sarh riferita al Consiglio di Sicurezza. 11 Governatore pu6 anche licenziare il Direttore, dietro raccomandazione della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo.
2. I1 Direttore non sarh n6 un cittadino jugoslavo, n6 un cittadino italiano.
3. Tutti gli altri impiegati del Porto Franco saranno nominati dal Direttore. Nella nomina degli impiegati, dovrt essere data preferenza ai cittadini del Territorio Libero.
Articolo 19
I1 Direttore del Porto Libero, compatibilmente con le disposizioni del presente Strumento, adotterA tutte le misure ragionevoli e necessarie per I’amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del Porto Franco, come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico relativo. In particolare, egli sarh responsabile dell’esecuzione dei lavori portuali di ogni tipo nel Porto Franco, dirigerA il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali, determinerA, conforme- mente alle leggi del Territorio Libero, le condizioni di lavoro nel Porto Franco e sopravedrA alla osservanza inoltre nel Porto Franco, delle ordi- nanze e dei regolamenti emanati dalle autorith del Territorio Libero in
materia di navigazione.
Articolo 20
1. I1Direttore del Porto Franco emanerA quelle norme e quei regola- menti che riterrh necessari nell’esercizio delle sue funzioni, quali sono
stabilite dall’Articolo che precede.
2. I1 bilancio preventivo autonomo del Porto Franco verrA approntato dal Direttore e sarA approvato e amministrato in conformitA delle leggi che saranno stabilite dall’Assemblea popolare del Territorio Libero.
3. I1 Direttore del Porto Franco sottoporrA un rapporto annuale sul funzionamento del Porto Franco al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio Libero. Una copia del rapporto dovrA essere inviata alla Commissione Internazionale.

Top