Trattato di Pace di Parigi – Allegato VII

STRUMENTO PER IL REGIME PROVVISORIO DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (VEDI ARTICOLO 21)

ARTICOLO 1
Il Governatore entrerà in funzione nel Territorio Libero il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del presente Trattato di Pace. Fino all’entrata in funzione del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai comandi militari alleati operanti ciascuno nella loro rispettiva zona.

ARTICOLO 2
Non appena sarà entrato in funzione nel Territorio Libero, il Governatore avrà il potere di costituire un Consiglio Provvisorio di Governo di sceglierà i membri, dopo consultazione con i Governi jugoslavo e italiano, fra le persone domiciliate nel Territorio Libero. Il Governatore avrà il diritto di modificare la composizione del Consiglio Provvisorio di Governo ogni volta che lo giudicherà necessario. Il Governatore ed il Consiglio Provvisorio di Governo eserciteranno le loro funzioni nel modo prescritto dalle disposizioni dello Statuto Permanente, man mano che tali disposizioni si riveleranno applicabili ed in quanto quelle del presente Strumento non vi si sostituiscano. Parimenti tutte le altre disposizioni dello Statuto Permanente saranno applicabili durante la durata del regime provvisorio a mano mano che dette disposizioni si riveleranno applicabili ed in quanto quelle del presente Strumento non vi si sostituiscano.

Nei suoi atti il Governatore sarà guidato soprattutto dalla preoccupazione dei bisogni e del benessere della popolazione.

ARTICOLO 3
La sede del Governo sarà stabilita a Trieste. Il Governatore indirizzerà i suoi rapporti direttamente al Presidente del Consiglio di Sicurezza e per suo tramite, fornirà al Consiglio tutte le informazioni necessarie sull’amministrazione del Territorio Libero.

ARTICOLO 4
Il primo dovere del Governatore sarà quello di vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza. Esso nominerà a titolo provvisorio, un Direttore della Sicurezza che organizzerà le forze di polizia ed i servizi di Sicurezza.

ARTICOLO 5
a) A partire dall’entrata in vigore del presente Trattato l’effettivo delle truppe stanziate nel Territorio Libero non sorpasserà 5000 uomini per il Regno Unito, 5000 uomini per gli Stati Uniti d’America e 5000 uomini per la Jugoslavia.

b) Queste truppe saranno poste a disposizione del Governatore durante un periodo di 90 giorni a partire dall’entrata in funzione del Governatore nel Territorio Libero. Dal termine di detto periodo queste truppe cesseranno di essere a disposizione del Governatore e verranno ritirate dal Territorio in un termine complementare di 45 giorni a meno che il Governatore non avvisi il Consiglio di Sicurezza che egli stima necessario, nell’interesse del Territorio, di mantenere queste truppe in tutto o in parte. In questa ultima ipotesi le truppe richieste dal Governatore saranno mantenute durante 45 giorni al massimo dopo che il Governatore avrà avvertito il Consiglio di Sicurezza che l’ordine interno del Territorio può essere assicurato a mezzo di servizi di sicurezza senza l’aiuto di truppe straniere.

c) Le operazioni di sgombero previste al paragrafo b) dovranno effettuarsi in modo da conservare per quanto possibile la proporzione prevista al paragrafo a) tra le truppe delle tre Potenze interessate.

ARTICOLO 6
Il Governatore avrà diritto in qualsiasi momento di domandare aiuto ai Comandi in capo di questi contingenti e tale aiuto gli verrà dato senza ritardo. In tutti i casi in cui ciò sia possibile il Governatore consulterà i Comandanti militari interessati prima di dare istruzioni, ma non si immischierà nei provvedimenti di ordine militare presi nei riguardi delle forze armate durante l’esecuzione delle sue istruzioni. Ogni Comandante in capo ha il diritto di riferire, con rapporto, al proprio Governo circa le istruzioni che egli riceverà dal Governatore, informando il Governatore del contenuto dei suoi rapporti. Il Governo interessato avrà il diritto di rifiutare che le sue truppe partecipino all’operazione in parola ed informerà il Consiglio di Sicurezza del suo rifiuto.

ARTICOLO 7
Le disposizioni concernenti i luoghi di accantonamento, l’amministrazione e l’approvvigionamento dei contingenti militari forniti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d’America e dalla Jugoslavia saranno fissate con accordi tra il Governatore ed i Comandanti in capo di questi contingenti.

ARTICOLO 8
Il Governatore avrà l’incarico di organizzare, in consultazione con il Consiglio Provvisorio di Governo, le elezioni dei membri dell’Assemblea Costituente secondo le condizioni prescritte dallo Statuto per le elezioni all’Assemblea popolare. Le elezioni avranno luogo al più tardi quattro mesi dopo l’entrata in funzione del Governatore. Nel caso che fosse tecnicamente impossibile di procedere alle elezioni nel detto termine il Governatore riferirà al consiglio di Sicurezza.

ARTICOLO 9
Il Governatore fisserà il bilancio provvisorio ed i programmi provvisori di esportazione ed importazione in consultazione con il Consiglio Provvisorio di Governo ed egli si assicurerà che provvedimenti appropriati siano presi dal Consiglio di Governo per la gestione finanziaria del Territorio Libero.

ARTICOLO 10
Le leggi ed i regolamenti esistenti rimarranno in vigore a meno che non siano abrogati o la loro applicazione non sia sospesa dal Governatore e fino a che essi siano in vigore. Il Governatore avrà il diritto di modificare le leggi ed i regolamenti esistenti e di emanare nuove leggi e nuovi regolamenti modificati, queste nuove leggi e nuovi regolamenti come pure gli atti del Governatore che abrogano leggi e regolamenti o sospendono la loro applicazione saranno validi a meno che non siano modificati, rinviati o sostituiti con decisioni dell’Assemblea popolare o del Consiglio di Governo agenti nei loro ambiti rispettivi dopo l’entrata in vigore della Costituzione e fino a quando essi siano in vigore.

ARTICOLO 11
Fino a quando sia stabilito un regime monetario separato per il Territorio Libero, la lira italiana continuerà ad essere la moneta legale nel Territorio Libero. Il Governo Italiano fornirà al Territorio Libero i mezzi di cambio estero e gli strumenti monetari ad esso necessari a condizioni che non saranno meno favorevoli di quelle applicate in Italia. L’Italia e il Territorio Libero concluderanno un accordo per rendere effettive le disposizioni sopra indicate e per fissare ogni regolamento che si renda necessario tra i due Governi.