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Il Decreto «interministeriale» per il Porto Internazionale di Trieste

Porto di Trieste

Porto di Trieste

Qualcuno definisce storica questa norma evasa  di concerto dai Ministeri delle infrastrutture e dell’economia, la quale dovrebbe rilanciare l’economia del nostro Territorio, dopo un inerzia governativa di circa  60 anni.

Noi abbiamo notato parecchie  incongruenze, vogliamo analizzarle alcune.

  Il decreto interministeriale del 13 luglio 2017, al secondo capoverso, fa esplicito riferimento all’art. 351 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale stabilisce che: “- Le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e obblighi, derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° Gennaio 1958…..”

Quindi l’Italia è  soggetta al rispetto dei dettami del Trattato di Pace del 1947 in questo caso gli articoli  componenti  l’Allegato VIII.

In virtù di ciò, come si  si potrà relazionare il governo italiano su questi temi  con le Istituzioni Europee, avendo dato così ampi poteri al “ presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale”, in palese violazione con i Trattati sopracitati?

Inoltre il  commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale, il Lituano Algirdas Šemeta  nell’Agosto del 2012 rispose a nome della Commissione ad un interrogazione, sostenendo  quanto segue:

 L’allegato VIII del trattato di pace con l’Italia, del 10 febbraio 1947, al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale. L’articolo 5, comma 2, dell’allegato VIII dispone che, in relazione all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi resi. Nell’ambito del diritto unionale tale posizione è garantita dal funzionamento del porto quale zona franca a norma delle disposizioni di legge dell’UE …

Dunque, Il governo italiano facendo pro tempore le veci delle Autorità del Territorio Libero deve attenersi a queste disposizioni, non potendo pretendere dazi o pagamenti al di fuori dei servizi resi per  infrastrutture e funzionamento del Porto.

Però, leggendo il Decreto incontriamo la Richiesta di pagamento dei canoni di concessione delle aree demaniali, in barba alle disposizioni del Commissario Europeo.

Art 1. 3. Nell’ambito del porto franco, il presidente:     a)   autorizza e limita la manipolazione delle merci, ferme restando le competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’applicazione della normativa doganale;

Art 3.3    determina:  1 ) i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, di cui all’art. 18, e delle aree demaniali comprese nella propria circoscrizione territoriale, nonché i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all’art. 16, escluse le concessioni di cui all’art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

Art 3.3  d), “il Presidente dell’Autorità di sistema portuale –    regolamenta, di concerto con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con l’autorità marittima, l’accesso al porto franco con i relativi orari.”,

In quest’ultimo articolo,non ci sembra si parli di extradoganalità,  ma bensì di Monopoli…

Dunque, hanno confezionato un’altra presa in giro per l’economia di Trieste…? A noi sembra proprio di si!

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